L'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza della Protezione civile n. 658/2020 ha stanziato 400 milioni di euro da utilizzare per la solidarietà alimentare. La Ragioneria generale dello Stato, attraverso le strutture provinciali, ha inviato una comunicazione a tutti gli enti per indicare le corrette classificazioni Siope delle entrate e delle spese connesse alle misure di solidarietà alimentare.
In entrata, il contributo deve essere classificato al titolo 2 come trasferimento da ministeri (voce E.2.01.01.01.001) e non come fondo di solidarietà comunale; in caso di avvenuta attribuzione dell'erogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui fa capo la Protezione Civile (voce E.2.01.01.01.003), il V livello del piano dei conti finanziario potrà essere modificato in sede di determina.
In spesa, l'erogazione delle risorse a titolo di solidarietà alimentare dovrà essere contabilizzata utilizzando le seguenti voci del piano dei conti finanziario:
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U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali, per i buoni spesa; in caso di avvenuto utilizzo di altra codifica (ad esempio Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - U.1.04.02.05.999), gli enti dovranno procedere con una variazione di Peg di competenza della Giunta comunale;
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U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari, per i generi alimentari o prodotti di prima necessità.
È possibile ritenere, invece, che le spese sostenute dagli enti per la stampa dei buoni e per l'eventuale acquisizione delle infrastrutture tecnologiche necessarie a gestire le istanze, nonché l'assegnazione e la rendicontazione dei buoni, debbano essere finanziate con risorse proprie di bilancio e non con il trasferimento del ministero. Sotto il profilo funzionale, tutte queste spese vanno imputate alla missione 12, programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale).
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